Articolo 31 – Il Consiglio di presidenza
1. Il Consiglio di presidenza è composto dal Presidente, dai tre Vicepresidenti e da tre Consiglieri federali, tra i quali almeno un consigliere atleta e un consigliere tecnico.
2. Funge da segretario il Segretario della Federazione, o un suo delegato, senza diritto di voto.
3. Il Consiglio di presidenza delibera sulle materie non rimesse dal presente Statuto alla competenza esclusiva di altri organi; può adottare deliberazioni in via d'urgenza, in sostituzione del Consiglio federale, da sottoporre nella prima riunione successiva a ratifica dello stesso, che deve accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'intervento.
4. Il Consiglio di presidenza esercita, altresì, i poteri delegati dal Consiglio federale con le limitazioni specificate nelle singole deliberazioni di affidamento della delega e con obbligo di portare a conoscenza del Consiglio medesimo le decisioni adottate, nei casi e con le modalità fissati da quest'ultimo.
5. Per la validità delle deliberazioni, da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno quattro membri compreso il Presidente della Federazione o, in sua assenza, il Vicepresidente vicario, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
6. Il Consiglio di presidenza è convocato dal Presidente, in ogni momento, anche con breve preavviso.
7. Per le riunioni del Consiglio di Presidenza trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 9.