Articolo 31 Pubblicità delle deliberazioni degli Organi della Lega Pro
1. Le deliberazioni afferenti l'attività sportiva e organizzativa della Lega Pro sono portate tempestivamente a conoscenza di tutte le società associate a mezzo di Comunicati Ufficiali pubblicati sul proprio sito ufficiale e alle stesse trasmessi a mezzo posta elettronica.
2. Le deliberazioni di cui al comma precedente si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.