Articolo 32 – Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti nominati rispettivamente dal C.O.N.I. e dall'Autorità di governo competente in materia di sport, comunque in conformità della normativa vigente.

2. Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio federale.

3. I membri del collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali centrali, ad eccezione di quelle degli Organi di Giustizia e della Commissione federale di garanzia.