Articolo 33 – Compiti del Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi sindacali.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:
a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FITP;
c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio, nonché alle proposte di variazione del bilancio stesso;
e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
3. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente e redige un verbale della riunione sottoscritto dagli intervenuti.
4. I Revisori dei conti possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della FITP.
5. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico di organi della Federazione o di suoi singoli componenti, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
6. I Revisori dei conti esercitano anche il controllo contabile.