Articolo 34 bis – Commissione federale di garanzia
1. La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e dell'Ufficio del Procuratore federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Giudici sportivi, componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore federale, Procuratore Aggiunto e Sostituto Procuratore, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.