Articolo 34 Regolamenti
1. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento nazionale, federale e del presente statuto, può emanare regolamenti per il funzionamento della Lega Pro e per lo svolgimento dell'attività di sua competenza.
2. In particolare, il Consiglio Direttivo può emanare disposizioni regolamentari nei seguenti settori:
a) attività agonistica;
b) tesseramento di calciatori, nell'ambito delle norme federali e per la parte di specifica competenza;
c) attività promo-pubblicitaria, cessione dei diritti audiovisivi, radiofonici e di immagine;
d) esercizio del diritto di cronaca;
e) coperture assicurative;
f) impiantistica sportiva;
g) adempimenti specifici in capo alle società sportive, derivanti convenzioni o contratti commerciali e/o di sponsorizzazione, stipulati dalla Lega Pro nell'interesse delle società associate.