Articolo 34 – Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei conti

1. Sono cause di decadenza dalla carica di revisore dei conti: 

a) la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;

b) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni del Collegio dei Revisori dei conti nel corso dell'esercizio sociale;

c) la mancata presenza, senza giustificato motivo, alle assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze consecutive del Consiglio federale o del Consiglio di Presidenza;

d) la cancellazione o la sospensione dal ruolo o dal Registro dei Revisori dei conti o dall'Albo dei dottori e ragionieri commercialisti.

2. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, è sostituito dal primo dei non eletti. Qualora ciò non sia possibile, entro 90 giorni deve essere convocata l'Assemblea nazionale, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al precedente art. 19.1-bis. Fino a tale Assemblea, la presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti è assunta dal componente più anziano di età.

In caso di vacanza per qualsiasi motivo dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, saranno rispettivamente, per i componenti di competenza, il CONI e l'Autorità di governo competente in materia di sport a disporre in ordine alle nuove nomine.