Articolo 35 – L'Assemblea regionale
1. L'assemblea regionale è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati con sede nel territorio della regione aventi diritto al voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato.
2. È indetta dal Comitato regionale ed è convocata dal Presidente.
3. L'Assemblea regionale deve tenersi entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi olimpici, nonché entro il 31 marzo del terzo anno del quadriennio
olimpico per l'approvazione della Relazione tecnico-morale sulla gestione dell'attività del biennio trascorso.
4. L'Assemblea regionale deve essere indetta in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente del Comitato regionale o dei suoi componenti, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Comitato regionale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.
5. Essa è l'organo sovrano del comitato regionale ed è convocata a mezzo lettera raccomandata o per via telematica trasmessa agli aventi diritto al voto almeno quindici giorni prima della data stabilita.
6. All'Assemblea regionale partecipano con diritto di voto le persone indicate nel comma 1.
7. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati e gli enti aggregati, il Presidente ed i componenti di tutti gli organi federali, centrali, periferici e di giustizia, i titolari di cariche onorarie, i candidati alle cariche elettive regionali, i componenti della regione delle Commissioni nazionali e quelli delle commissioni regionali, i fiduciari regionali, il Commissario di gara regionale, gli Ufficiali di gara della regione ed eventuali altre persone che il Presidente od il Comitato regionale ritengano opportuno invitare.
8. I Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto, o i loro delegati partecipanti all'assemblea, oltre al proprio affiliato, ne possono rappresentare per delega altri, a condizione che il numero di affiliati con diritto di voto della regione sia superiore a venti, fino ad un massimo di:
a) 1 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 50 associazioni e società votanti;
b) 2 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 100 associazioni e società votanti.
c) 3 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 300 associazioni e società votanti;
d) 4 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 500 associazioni e società votanti;
e) 5 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 600 associazioni e società votanti.
8-bis. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:
- le generalità e la copia di valido documento d'identità del legale rappresentante;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata, nonché le generalità del suo legale rappresentante.
9. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale e quelli del Collegio dei Revisori dei conti, il Presidente ed i componenti del Comitato regionale, i candidati alle cariche elettive e i componenti degli organi di giustizia, della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore federale non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento organico.