Articolo 36 – Attribuzioni dell’Assemblea regionale
1. L'Assemblea regionale in seduta ordinaria:
a) vota la relazione biennale sulla gestione del Comitato regionale predisposta dal Comitato stesso;
b) elegge, con votazioni separate e successive:
1) il Presidente del Comitato regionale;
2) i componenti del Comitato regionale;
3) il componente del Comitato regionale eletto dai soli affiliati di cui al successivo art. 37, punto 5, limitatamente alle regioni nelle quali detti affiliati sono in numero superiore a quattro.
2. L'Assemblea regionale in seduta straordinaria: a) elegge con votazioni separate e successive:
1) il Presidente del Comitato regionale;
2) i componenti del Comitato regionale;
3) il componente del Comitato regionale eletto dai soli affiliati di cui al successivo art. 37, punto 5, limitatamente alle regioni nelle quali detti affiliati sono in numero superiore a quattro;
in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo.
3. L'Assemblea regionale in seduta ordinaria o straordinaria:
a) elegge singoli membri del Comitato regionale in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;
b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.