Articolo 37 – Il Comitato regionale

1. Il Comitato regionale è costituito, nelle regioni dove esistano almeno venti affiliati con diritto di voto, con deliberazione del Consiglio federale.

2. Ha sede nel capoluogo di regione, se non diversamente stabilito dal Comitato regionale ed autorizzato dal Consiglio federale.

3. Il Comitato regionale è costituito dal Presidente e dai seguenti componenti: 

a) quattro, se gli affiliati della regione sono meno di ottantacinque;

b) sei, se gli affiliati della regione sono da ottantacinque a centocinquantanove;

c) otto, se gli affiliati della regione sono più di centocinquantanove.

4. In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Comitato regionale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un quarto; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.

5. Al numero dei componenti di cui al punto 3 se ne aggiunge uno ulteriore, eletto dai soli affiliati che, oltre ad avere i requisiti descritti nell'art. 14.1, in ciascuna delle stagioni sportive concluse ricomprese nei dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, siano almeno in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano tesserato con tessera per il settore federale del padel un minimo di dieci atleti (agonisti o non agonisti);

b) abbiano partecipato ad almeno un campionato a squadre di padel;

c) abbiano organizzato uno o più tornei di padel approvati dai competenti organi federali.

6. Le disposizioni del punto 5 precedente non si applicano nelle regioni in cui il numero di tali affiliati sia inferiore a cinque.

7. I comitati costituiti nelle province autonome di Trento e Bolzano sono, ai fini del presente Statuto e dei regolamenti applicativi, equiparati ad un comitato regionale.

8. È eletto dall'Assemblea regionale per la durata di un quadriennio olimpico.

9. Assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, con le funzioni elencate nel Regolamento organico e secondo le disposizioni quadro del Consiglio federale.

10. Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio federale.

11. Il Comitato regionale che abbia meno di venti affiliati con diritto di voto deve raggiungere tale numero minimo entro due anni dall'evento che ha determinato la riduzione; in difetto, decade ed è sostituito dal Delegato regionale.