Articolo 38 – Il Presidente del Comitato regionale
1. Il Presidente del comitato regionale è eletto dall'assemblea regionale con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della FITP.
2. Rappresenta la FITP nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della FITP.