Articolo 39 – Il Delegato regionale

1. Nelle regioni dove non sia costituito o costituibile il Comitato regionale, il Consiglio federale nomina un Delegato regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire all'istituzione di un Comitato regionale.

2. Il Delegato regionale resta in carica per un periodo massimo di quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico; cessa anticipatamente dalla carica:

a) per impedimento definitivo o per dimissioni; 

b) per revoca da parte del Consiglio federale; 

c) per la decadenza del Consiglio federale;

d) per la costituzione del Comitato regionale.

3. Il Delegato regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.