Articolo 4 – Affiliati

1. Le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1 comma 2 sono affiliate alla FITP a condizione che:

a) il proprio statuto sia conforme alle previsioni di cui all'articolo 90 della legge 289/02 e successive modifiche ed integrazioni e alle deliberazioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 6 comma 4 lett. b) dello Statuto del C.O.N.I. e preveda inoltre l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FITP;

b) abbiano come finalità precipua la pratica sportiva ed agonistica del tennis, del beach-tennis, del padel o del tennis in carrozzina;

c) si impegnino ad osservare e far osservare ai propri soci e tesserati le normative della FITP, della I.T.F., del T.E. e del C.O.N.I.;

d) stabiliscano la sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia nel territorio italiano.

2. Gli affiliati devono essere riconosciuti ai fini sportivi ai sensi del successivo articolo 5.