Articolo 4 Cessazione del rapporto associativo
1. Le società cessano di far parte della Lega:
a) per rinunzia al Campionato di competenza;
b) per esclusione o non ammissione al campionato di competenza con provvedimento emesso dalla F.I.G.C. o da altri organi legittimamente preposti;
c) per passaggio ad altra Lega;
d) per revoca e/o decadenza dell'affiliazione alla F.I.G.C.;
e) per il mancato pagamento dei contributi associativi di natura ordinaria o straordinaria che fossero eventualmente fissati dal Consiglio Direttivo ovvero previsti dalla F.I.G.C.;
f) in ogni altra ipotesi prevista da norme dell'ordinamento sportivo e da vigenti disposizioni di legge.
2. In ogni caso, le società che abbiano, per qualsivoglia ragione, cessato di appartenere alla Lega Pro non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul Fondo Comune.