Articolo 40 – L'Assemblea provinciale

1. Ove sia costituito o confermato il Comitato Provinciale, l'assemblea provinciale è formata dai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso affiliato con sede nel territorio provinciale.

2. È indetta dal Comitato provinciale ed è convocata dal Presidente.

3. L'assemblea provinciale deve tenersi, in seduta ordinaria, per il rinnovo delle cariche federali, entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di disputa dei giochi olimpici estivi.

4. L'Assemblea provinciale deve essere indetta in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente del Comitato provinciale o dei suoi componenti, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Comitato provinciale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.

5. Essa è l'organo sovrano del Comitato provinciale ed è convocata, almeno quindici giorni prima della data stabilita, a mezzo lettera raccomandata o per via telematica.

6. All'Assemblea provinciale partecipano con diritto di voto le persone indicate nel comma 1.

7. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati e gli enti aggregati, il Presidente ed i componenti di tutti gli organi federali, centrali, periferici e di giustizia, i titolari di cariche onorarie, i candidati alle cariche elettive provinciali, i componenti della regione delle Commissioni nazionali e quelli delle commissioni regionali e provinciali, i fiduciari regionali e provinciali, il Commissario di gara regionale, gli Ufficiali di gara della provincia ed eventuali altre persone che il Presidente od il Comitato provinciale ritengano opportuno invitare.

8. Non sono ammesse deleghe.

9. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale e del Collegio dei Revisori dei conti, i Presidenti ed i componenti dei Comitati regionale e provinciale, i candidati alle cariche

elettive e i componenti degli organi di giustizia, della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore federale non possono rappresentare in Assemblea alcun affiliato né direttamente né per delega.

10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative alle Assemblee nazionale e regionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento organico.