Articolo 41 Clausola compromissoria e vincolo di giustizia

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque attività rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale.

2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dalla Lega Pro, dai suoi organi o dai soggetti da esse delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

3. Le controversie tra i soggetti di cui al precedente comma 1, o tra gli stessi e la F.I.G.C. o la Lega, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo statuto del C.O.N.I., sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia per lo Sport presso il C.O.N.I., in conformità con quanto disposto dai relativi regolamenti ed atti attuativi, nonché dalle norme federali.

Non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia per lo Sport presso il C.O.N.I. le controversie decise con lodo arbitrale, in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi dell'art. 4 Legge 91/81, nonché le controversie per le quali la vigente normativa federale esclude tale facoltà.

4. Fermo restando il diritto di impugnare per nullità, dinanzi ai competenti organi giurisdizionali, lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.

5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.