Articolo 41 Costituzione

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 «Mo- difiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente» (Gazz. Uff. n. 44 del 22 febbraio 2022).

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