Articolo 42 – Il Comitato provinciale

1. Il Consiglio federale, sentito il parere del Comitato regionale, può istituire o confermare l'esistenza dei comitati provinciali ove tali strutture siano ritenute necessarie ai fini di una migliore ripartizione di competenze sul territorio, purché sul territorio siano presenti almeno venti circoli affiliati con diritto di voto.

2. Ha sede nel capoluogo di provincia, se non diversamente stabilito dal Comitato provinciale ed autorizzato dal Consiglio federale, previo parere del Comitato regionale.

3. È costituito dal Presidente e dai seguenti componenti:

a) quattro, se gli affiliati della provincia sono da venti a cinquanta;

b) sei, se sono da cinquantuno in poi.

4. È eletto dall'Assemblea provinciale per la durata di un quadriennio olimpico.

5. Assolve i compiti di collaborare con il Comitato regionale, gestendo i fondi affidatigli per l'attività provinciale e svolgendo ogni altra funzione indicata nel Regolamento organico o delegatagli dal Comitato regionale.

6. Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio federale.

7. Il Comitato provinciale che abbia meno di venti affiliati con diritto di voto deve raggiungere tale numero minimo entro due anni dall'evento che ha determinato la riduzione; in difetto, decade ed è sostituito dal Delegato provinciale.