Articolo 42 Tutela assicurativa dei tesserati
1. Le società associate sono tenute ad assicurare i propri tesserati, siano essi sportivi professionisti o giovani di serie, per la responsabilità civile e per il caso di infortunio, invalidità permanente e morte. Le assicurazioni devono essere stipulate in relazione ai rischi originabili in dipendenza dell'attività sportiva prestata dagli stessi, secondo le modalità previste dalle normative nazionali di settore, dalla normativa federale e dagli accordi collettivi, il tutto secondo i limiti assicurativi eventualmente fissati dal Consiglio Direttivo.
2. Le società devono trasmettere alla Lega Pro copia delle polizze, ovvero certificazione attestante che le stesse sono state contratte, entro e non oltre il termine annualmente fissato con Comunicato Ufficiale; in difetto di trasmissione, fermo restando l'obbligo assicurativo ad esclusivo carico della società associata, la Lega segnalerà la violazione ai competenti organi federali.
3. L'assicurazione deve essere inderogabilmente e irrinunciabilmente perfezionata a favore del tesserato e dei suoi aventi causa.
4. Il tesserato beneficiario dell'assicurazione deve rinunziare, ad ogni effetto per sé e per gli aventi causa, ad ogni azione risarcitoria nei confronti della società o di chi ne ha la legale rappresentanza.
5. Le società hanno facoltà di contrarre altra assicurazione a proprio beneficio; tale assicurazione deve essere sottoscritta anche dal tesserato.
6. Le società hanno l'onere della denuncia dei sinistri e di curare ogni altro adempimento verso le compagnie assicuratrici, rimanendo direttamente responsabili verso i tesserati dei danni eventualmente derivanti dalla omissione delle denunce e, in generale, dal mancato adempimento delle formalità e obblighi di polizza.