Articolo 44 – Il Delegato provinciale

1. Nelle province dove non si ritenga di costituire, o non sia costituibile, il Comitato provinciale, il Consiglio federale, sentito il Comitato regionale o il Delegato regionale, nomina un Delegato provinciale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali.

2. Il Delegato provinciale resta in carica per un periodo massimo di quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico; cessa anticipatamente dalla carica:

a) per impedimento definitivo o per dimissioni; b) per revoca da parte del Consiglio federale; c) per la decadenza del Consiglio federale;

d) per la costituzione del Comitato provinciale.

3. Il Delegato provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato regionale o Delegato regionale, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.