Articolo 45 – Principi informatori della giustizia federale

1. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

3. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di lealtà (fair play) e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica sia verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantiti con l'istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza, sia in primo sia in secondo grado, su tutto il territorio nazionale, la costituzione, le competenze ed il funzionamento dei quali sono demandati al Regolamento di giustizia e che sono costituiti dal Giudice sportivo nazionale, dal Giudice sportivo territoriale, dal Tribunale federale e della Corte federale di appello, in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello.

4. È sancito il principio del doppio grado di giurisdizione endofederale.

5. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei collegi arbitrali istituiti nell'ambito della stessa FITP.

6. I componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale non debbono avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, all'atto di accettazione dell'incarico sottoscrivono apposita dichiarazione, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza

7. La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente dell'Ufficio del Procurare federale rende la dichiarazione di cui al comma precedente.

8. Il Regolamento di giustizia stabilisce il funzionamento degli organi di giustizia e le norme di procedura da seguire che devono ispirarsi ai principi del diritto processuale civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva

9. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

10. La riabilitazione è concessa dalla Corte d'appello federale quando sono decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta in altro modo ed il sanzionato ha dato prova effettiva e costante di buona condotta.

11. In materia di doping, i procedimenti e le competenze sono stabiliti dalle Norme sportive antidoping del C.O.N.I.

12. Viene previsto un giudizio di revisione, disciplinato dal regolamento di giustizia.

13. Tutti i componenti degli organi di giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

14. La decisione del giudice è pubblica

15. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

16. La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del C.O.N.I., secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.

17. L'accesso alle decisioni degli Organi di giustizia è garantito mediante la creazione di una pagina internet, denominata "Giustizia federale", all'uopo predisposta all'interno del sito internet della Federazione, avente collegamento diretto dalla home page del medesimo.

18. Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.

19. La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi.

20. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia e gli eventuali provvedimenti di riabilitazione sono trasmesse al C.O.N.I. per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il C.O.N.I.