Articolo 46 – Il Giudice sportivo nazionale

1. Presso la Federazione è istituito ed ha sede il Giudice Sportivo Nazionale che si compone di un componente effettivo e di un componente supplente, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 16, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.

2. Il Giudice Sportivo Nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi Nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;

- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;

- avvocati dello Stato, anche a riposo;

- notai;

- avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;

- iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

- ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

3. I componenti del Giudice Sportivo Nazionale durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

4. Il Giudice Sportivo Nazionale ha competenza generale per quanto attiene alle fasi nazionali dei Campionati individuali ed a squadre, nonché a tutti i tornei individuali che si svolgono con approvazione federale centrale; ha competenza inoltre per le manifestazioni internazionali, sia individuali sia di rappresentative nazionali, che si svolgono sia in Italia sia all'estero e giudica in composizione monocratica.

5. Avverso le sue decisioni è ammesso reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro il termine di tre giorni che decorre dalla pubblicazione.