Articolo 47 – I Giudici sportivi territoriali
1. Nell'ambito della Federazione sono istituiti i Giudici Sportivi Territoriali, che si compongono, ciascuno, di un componente effettivo e di un componente supplente, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 16, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.
2. Il Giudice sportivo territoriale ha competenza generale per i fatti che si verificano nell'ambito della propria regione, salve le competenze funzionali riservate ad altri organi giudicanti.
3. I Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti per essere nominati Giudici sportivi nazionali.
4. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte
5. I giudici sportivi territoriali, uno per ciascun Comitato regionale istituito ai sensi del presente Statuto, hanno sede presso il Comitato stesso e sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale la cui organizzazione è delegata dal Consiglio federale all'organo territoriale.
6. Avverso le sue decisioni è ammesso reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro il termine di tre giorni che decorre dalla pubblicazione.