Articolo 48 – Istituzione, nomina e composizione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello
1. Presso la Federazione è istituita la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
2. I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.
3. Ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 17, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello si compone di otto componenti, di cui uno, individuato del Consiglio federale, svolge le funzioni di presidente.
4. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.