Articolo 49 – Istituzione, elezione e composizione dei Giudici federali
1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio federale tra i soggetti candidati che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. Possono essere dichiarati idonei alla elezione quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
5. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
6. Ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 26, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono rispettivamente di quindici e otto componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
7. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.