Articolo 5 – Affiliazione

1. Le domande di affiliazione sono presentate al Consiglio federale, che delibera in merito.

2. Le società e le associazioni di cui al precedente articolo e che di seguito sono indicati come affiliati, sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del C.O.N.I., o, per delega, dal Consiglio federale della FITP, che ne approva lo statuto.

3. Gli statuti delle società ed associazioni sportive, nonché le loro eventuali modificazioni, devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio federale, se a ciò delegato dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.

4. L'affiliazione per le società polisportive è consentita per le sole sezioni tennis, beach-tennis, padel o tennis in carrozzina.

5. L'affiliazione ha durata annuale.

6. Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione ed al pagamento delle quote federali annuali nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento organico.

7. Con esclusione dell'attività agonistica, gli effetti dell'affiliazione si intendono in ogni caso prorogati sino al 31 gennaio dell'anno successivo, termine entro cui la stessa deve essere rinnovata.

8. I requisiti e le procedure per l'affiliazione e la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.