Articolo 51 – La Segreteria federale
1. La FITP si avvale di una Segreteria federale, retta dal Segretario generale.
2. Il Segretario generale, nominato dal Presidente, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale, provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile. Ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria federale, il cui personale dipende gerarchicamente dal Segretario stesso, che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici.
3. Il Segretario generale assiste, nella qualifica, alle riunioni delle Assemblee nazionali, del Consiglio federale e del Consiglio di presidenza e ne redige i verbali; ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organi e delle Commissioni federali, con esclusione di quelli di giustizia e di controllo, a meno che non vi debba intervenire su richiesta dei rispettivi Presidenti, per ragioni di ufficio.
4. In caso di assenza o impedimento, il Segretario può delegare il dipendente più alto in grado.