Articolo 52 – Requisiti di eleggibilità
1. I componenti degli organi federali elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, dello statuto del C.O.N.I., e devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura. Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio nazionale del C.O.N.I.
2. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano cittadini italiani maggiorenni;
b) siano tesserati alla FITP; tale requisito non è richiesto per i Revisori dei conti e per gli organi di giustizia;
c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
d) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni sportive nazionali delle discipline associate, degli enti di promozione sportiva, del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
e) non abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme sportive antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice mondiale antidoping W.A.D.A.;
f) non siano dirigenti di azienda con incarichi direttivi, Presidenti o membri del consiglio di amministrazione, presidente del collegio sindacale, amministratore delegato, direttore generale, direttore generale aggiunto o reggente, nelle società, imprese, od industrie la cui attività consiste principalmente nell'esecuzione di lavori, servizi o nella prestazione di forniture a favore della FITP, dei suoi organi interni o degli affiliati alla stessa FITP nonché non siano persone che, direttamente o per interposta persona, esercitano di fatto la direzione di una delle società, aziende o industrie sopra descritte, e non abbiano comunque come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della FITP.
3. Requisito ulteriore per l'elezione in Consiglio federale in quota atleti o tecnici è quello di essere in attività o di esserlo stato per almeno due anni negli ultimi dieci.
4. Requisito ulteriore per l'eleggibilità dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti è l'iscrizione all'Albo dei revisori contabili o all'Albo dei dottori commercialisti.
5. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il C.O.N.I., le Federazioni sportive nazionali e le loro eventuali società controllate, con le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso, nonché quanti siano stati radiati all'interno dell'ordinamento sportivo.
6. Gli eletti decadono immediatamente dalla carica nei casi in cui:
a) dopo l'elezione venga accertata la mancanza iniziale anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti;
b) nel corso del mandato venga meno uno dei requisiti.
7. L'assunzione di cariche elettive è a titolo onorifico e gratuito, salvi i rimborsi spese, determinati secondo modalità specificate nel Regolamento di amministrazione e contabilità della FITP.
8. Al Presidente federale e ad altri componenti di organi direttivi nazionali, investiti di particolari cariche, che sono individuate dal Consiglio federale, spettano, inoltre, indennità determinate dal Consiglio federale stesso, in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.