Articolo 53 – Incompatibilità

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 45, commi 8 e 9, e fermo restando quanto previsto dal comma successivo, la carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale nell'ambito della FITP.

2. La carica di componente di organo di giustizia o di Procuratore presso la federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

3. La carica di Presidente federale, di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente della Commissione Federale di Garanzia, di membro degli organi di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica federale o sociale nell'ambito della FITP.

4. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi anche per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.

5. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

6. Le cariche di Presidente e di consigliere a livello nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

7. Il ruolo di agente degli atleti è incompatibile con le cariche e gli incarichi federali e sociali.

8. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.