Articolo 54 – Durata delle cariche
1. Salvo quanto espressamente previsto con riferimento alla Commissione Federale di Garanzia, agli Organi di Giustizia ed all'Ufficio del Procuratore Federale, le cariche federali assunte per elezione e quelle di nomina hanno durata massima di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire, totalmente o parzialmente, gli organi di cui fanno parte.
2. Il presidente federale, i presidenti regionali e provinciali, i componenti del consiglio federale e dei consigli regionali e provinciali della FITP non possono svolgere più di tre mandati.