Articolo 55 – Candidature
1. Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali elettive o di delegati degli atleti o dei tecnici debbono porre la propria formale candidatura, elencando specificamente le cariche per le quali intendono candidarsi, nei termini e secondo le procedure di cui al Regolamento organico.
2. Le candidature devono essere presentate:
a) per qualsiasi carica centrale, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea nazionale, con deposito presso la Segreteria federale;
b) per le cariche periferiche, almeno sette giorni prima della data stabilita per l'effettuazione delle Assemblee regionali e provinciali, con deposito presso le segreterie rispettivamente del Comitato regionale o provinciale;
c) per la carica di delegato di atleti o di tecnici, almeno sette giorni prima della data fissata per l'elezione in sede regionale, con deposito presso la segreteria del Comitato regionale di appartenenza.
3. Le candidature devono essere sottoscritte: a) per la carica di Presidente federale,
1) da almeno trecento rappresentanti degli Affiliati aventi diritto al voto, appartenenti ad almeno cinque regioni con un minimo di dieci per regione;
2) da almeno duecento atleti maggiorenni in attività appartenenti a cinque regioni, con un minimo di quindici per regione;
3) da almeno venti tecnici maggiorenni in attività appartenenti a cinque regioni, con un minimo di tre per regione.
b) per la carica di Consigliere federale in rappresentanza degli affiliati, da almeno trenta affiliati aventi diritto al voto di almeno cinque regioni, con un minimo di tre per regione;
c) per la carica di Consigliere federale in rappresentanza degli atleti, da almeno cinquanta atleti maggiorenni in attività appartenenti a cinque regioni, con un minimo di cinque per regione;
d) per la carica di Consigliere federale in rappresentanza dei tecnici, da almeno venti tecnici maggiorenni in attività appartenenti a cinque regioni, con un minimo di tre per regione.
4. Per tutte le altre cariche la sottoscrizione della candidatura non è richiesta.
5. I soggetti legittimati alla sottoscrizione delle candidature possono sostenerne solo una per il Presidente federale e solo una per i Consiglieri federali.
6. La reiezione della candidatura è reclamabile dinanzi alla Corte federale di appello.
7. Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito della medesima Assemblea elettiva.