Articolo 56 – Compilazione delle liste
1. Delle candidature, proposte ritualmente, vengono compilate liste suddivise per cariche e in ordine alfabetico. Nel caso di Assemblea nazionale elettiva, le candidature sono pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla home page, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso il provvedimento sulle candidature, è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano estati esclusi e da parte della Procura federale. A pena di inammissibilità,l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione delle candidature sul sito internet federale, secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.