Articolo 56 Costituzione
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
(*) Articolo modificato con le leggi costituzionali: 9 febbraio 1963, n. 2 «Mo- dificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963); 23 gennaio 2001, n. 1 «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costi- tuzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero» (Gazz. Uff. n. 19 del 24 gennaio 2001); 19 ottobre 2020, n. 1 «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» (Gazz. Uff. n. 261 del 21 ottobre 2020).