Articolo 57 Costituzione

Il Senato della Repubblica è eletto a base regio- nale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Pro- vince autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

(*) Articolo modificato con le leggi costituzionali: 9 febbraio 1963, n. 2 «Mo- dificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963); 27 dicembre 1963, n. 3 «Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise» (Gazz. Uff. n. 3 del 4 gennaio 1964); 23 gennaio 2001, n. 1 «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero» (Gazz. Uff. n. 19 del 24 gennaio 2001); 19 ottobre 2020, n. 1 «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» (Gazz. Uff. n. 261 del 21 ottobre 2020).