Articolo 58 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio preventivo deliberato dal Consiglio federale, redatto nel rispetto dei principi economico-contabili, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti e presentato alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione.

3. Entro quindici giorni dall'approvazione da parte del Consiglio federale devono essere trasmessi alla Giunta nazionale del C.O.N.I. il bilancio di esercizio e le relazioni del collegio dei revisori dei conti con dettagliata indicazione dell'utilizzazione dei contributi ricevuti dal C.O.N.I. Ove la FITP abbia costituito società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.

4. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo annuale (schemi e relazioni illustrative), entro 15 giorni dopo l'approvazione del C.O.N.I., sono pubblicati nel sito federale in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci consuntivi dell'ultimo triennio.

5. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio consuntivo deve essere pubblicato sul sito federale, con le stesse modalità di cui al comma precedente. Il bilancio consuntivo deve essere allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

6. È obbligatoria la revisione del bilancio e di quelli delle società direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.