Articolo 59 Costituzione
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Re- pubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.
(**) Articolo modificato con la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari» (Gazz. Uff. n. 261 del 21 ottobre 2020).