Articolo 59 – Sistema di giustizia e Collegio di Garanzia dello Sport
1. I provvedimenti adottati dagli organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art.2 del decreto legge del 19 agosto 2003, n.220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003 n.280.
3. È riconosciuta ai sensi dell'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport, avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia, con esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.