Articolo 60 – Arbitrato federale

1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione si impegnano a rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di giustizia.

2. Il collegio arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del collegio arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte federale di appello.

3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

4. Il lodo deve essere pronunziato entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro dieci giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.