Articolo 60 Costituzione

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

(***) Articolo modificato con la legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963).