Articolo 62 bis – Norme transitorie
1. L'iscrizione dell'affiliato nel Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. costituisce requisito per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, ai sensi del precedente art. 14.1, a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio olimpico 2021-2024.
2. Il presidente federale, i presidenti regionali e provinciali, i componenti del consiglio federale e dei consigli regionali e provinciali in carica alla data di entrata in vigore della l. 11 gennaio 2018, n. 8, che abbiano già raggiunto il limite di tre mandati di cui all'art. 54, comma 2 del presente Statuto, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato, ma il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi.
3. Nell'ipotesi prevista al precedente comma, e con particolare riguardo al presidente federale uscente, questi, per essere confermato, oltre a una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi, deve comunque raggiungere quella prevista all'art. 22, comma 3. In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza prevista all'art. 22, comma 3 e nella quale il presidente uscente è eletto se raggiunge comunque, oltre a quella di cui all'art. 22, comma 3, una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, occorre celebrare una nuova assemblea elettiva e il presidente uscente non è più candidabile.