Articolo 62 – Regolamenti federali
1. L'organizzazione e le attività federali sono disciplinate dai Regolamenti.
2. I Regolamenti e le loro modificazioni sono deliberati dal Consiglio federale e perché abbiano efficacia devono essere pubblicati negli Atti ufficiali; tutti i regolamenti applicativi dello Statuto, quelli di giustizia sportiva sono anche sottoposti alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione che dovrà avvenire entro novanta giorni dal deposito.