Articolo 7 Liquidazione - Destinazione del residuo
1. Verificandosi uno dei casi di scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con contestuale determina dei poteri e degli eventuali compensi
2. L'importo che residuasse a liquidazione ultimata, dimessa ogni passività e definito ogni sospeso, sarà devoluto ad opere di assistenza e di beneficenza, prevalentemente in ambito sportivo e di formazione e sostegno al mondo giovanile, oppure a quegli altri fini indicati dalla legislazione regolatrice della materia riguardante le associazioni non riconosciute non aventi natura commerciale.