Articolo 79 Costituzione

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale .

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1 «Revi- sione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto» (Gazz. Uff. n. 57 del 9 marzo 1992).