Articolo 8 – Cessazione di appartenenza alla FITP

1. Gli affiliati cessano di appartenere alla FITP nei seguenti casi:

a) per recesso;

b) per scioglimento volontario;

c) per inattività sportiva durante due anni sportivi federali consecutivi, secondo le norme del Regolamento organico;

d) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio federale, nei soli casi di morosità o di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;

e) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, irrogata dagli organi di giustizia.

2. In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FITP ed agli altri affiliati.

3. La cessazione di appartenenza alla FITP comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.