Articolo 88 Costituzione

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. (*)

(*) Comma modificato con la legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 «Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 262 dell'8 novembre 1991).