Articolo 9 – Tesseramento e tesserati

1. Le persone fisiche che instaurano il rapporto di tesseramento con la Federazione sono:

a) gli atleti, gli allievi delle scuole di tennis, di beach tennis, di padel, di tennis in carrozzina o dei corsi collettivi, i soci degli affiliati, e tutti coloro che praticano a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach tennis, del padel o del tennis in carrozzina nei circoli affiliati;

b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del padel o del tennis in carrozzina;

c) i dirigenti federali;

d) gli Ufficiali di gara;

e) i tecnici;

f) i medici ed i massaggiatori federali e quelli degli affiliati; g) gli agenti degli atleti;

h) coloro che rivestono cariche onorarie.

2. Le persone predette entrano a far parte della FITP all'atto del tesseramento.

3. Le tessere federali sono di tre tipi:

a) la tessera atleta, che vincola l'atleta ad un affiliato;

b) la tessera socio, che è emessa per tutti coloro che non praticano attività sportiva per l'affiliato che la rilascia;

c) la tessera speciale, che è rilasciata alle altre persone sopra indicate, che non siano soci di affiliato, a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali.

4. Il tesseramento dei soci degli affiliati è efficace solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione del loro ente, nei termini e secondo le procedure previste dal Regolamento organico.

5. È inibito il tesseramento:
a) alle persone che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c);

b) alle persone espulse da altri affiliati per motivi di particolare gravità, per il periodo di due anni successivi alla sanzione.

6. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

7. Il tesseramento ha validità annuale e cessa:

a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;

b) per revoca del tesseramento a seguito di sanzione irrogata dai competenti organi federali di giustizia;

c) per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c);

d) per la cessazione di appartenenza alla FITP dell'affiliato di cui si è soci.

8. La tessera atleta vincola all'affiliato l'atleta a tempo determinato ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a due anni salvi rinnovo o trasferimento, disciplinati dal Regolamento organico.

9. I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.