Articolo 9 – Tesseramento e tesserati
1. Le persone fisiche che instaurano il rapporto di tesseramento con la Federazione sono:
a) gli atleti, gli allievi delle scuole di tennis, di beach tennis, di padel, di tennis in carrozzina o dei corsi collettivi, i soci degli affiliati, e tutti coloro che praticano a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach tennis, del padel o del tennis in carrozzina nei circoli affiliati;
b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del padel o del tennis in carrozzina;
c) i dirigenti federali;
d) gli Ufficiali di gara;
e) i tecnici;
f) i medici ed i massaggiatori federali e quelli degli affiliati; g) gli agenti degli atleti;
h) coloro che rivestono cariche onorarie.
2. Le persone predette entrano a far parte della FITP all'atto del tesseramento.
3. Le tessere federali sono di tre tipi:
a) la tessera atleta, che vincola l'atleta ad un affiliato;
b) la tessera socio, che è emessa per tutti coloro che non praticano attività sportiva per l'affiliato che la rilascia;
c) la tessera speciale, che è rilasciata alle altre persone sopra indicate, che non siano soci di affiliato, a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali.
4. Il tesseramento dei soci degli affiliati è efficace solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione del loro ente, nei termini e secondo le procedure previste dal Regolamento organico.
5. È inibito il tesseramento:
a) alle persone che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c);
b) alle persone espulse da altri affiliati per motivi di particolare gravità, per il periodo di due anni successivi alla sanzione.
6. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
7. Il tesseramento ha validità annuale e cessa:
a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
b) per revoca del tesseramento a seguito di sanzione irrogata dai competenti organi federali di giustizia;
c) per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c);
d) per la cessazione di appartenenza alla FITP dell'affiliato di cui si è soci.
8. La tessera atleta vincola all'affiliato l'atleta a tempo determinato ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a due anni salvi rinnovo o trasferimento, disciplinati dal Regolamento organico.
9. I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.