Consulenza Legale per nomina a Responsabile del Safeguarding
Il Diritto Sportivo è in continua evoluzione, infatti, con la Riforma dello Sport all'art. 33, comma 6, del Decreto Legislativo n. 36/2001 è stata inserita la figura del Responsabile per il Safeguarding, che le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) hanno dovuto nominare entro il 31 Dicembre 2024.
Figura molto importante, perché avrà il compito di prevenire e affrontare, mediante azioni mirate, eventuali situazioni di abusi, violenze e discriminazioni messe in atto nei confronti di minori che svolgono attività sportive.
Le ASD e le SSD hanno il diritto di revocare la nomina del Responsabile Safeguarding ogni anno, scegliendo di nominare un'altra figura in sostituzione. Questo approccio non solo consente di rimanere aggiornati con le migliori pratiche e competenze, ma sottolinea anche l'impegno delle organizzazioni nel garantire sempre un ambiente sicuro e protettivo per tutti i membri.
Cos'è il Safeguarding?
Il safeguarding si riferisce a un insieme di politiche e procedure create per proteggere individui vulnerabili, in particolare i minori, da abusi, sfruttamento e negligenza. È fondamentale che le organizzazioni sportive siano preparate a prevenire e gestire comportamenti inappropriati, garantendo un ambiente sportivo sano e rispettoso.
Chi assume il ruolo di Responsabile del Safeguarding?
Come raccomandato dal CONI nelle Linee Guida, è preferibile che il Responsabile del Safeguarding, sebbene possa essere un tesserato delle ASD o SSD, sia un professionista esterno, con competenze in ambito educativo, psicologico, relazionale e giuridico.
Lo stesso, come indicato in precedenza, può essere sostituito da un altro professionista ogni anno, offrendo flessibilità nella gestione della figura e permettendo l'introduzione di nuove competenze e prospettive nel ruolo.
Cosa fa il Responsabilità del Responsabile Safeguarding?
Il Responsabile Safeguarding ha il compito cruciale di garantire la sicurezza e il benessere di minori e soggetti a rischio, evitando e gestendo situazioni di abuso, violenza e discriminazione.
Le sue competenze si distribuiscono in due aree principali:
- Ambito Interno: Gestione di segnalazioni di potenziali rischi all'interno dell'organizzazione, implementando procedure di segnalazione che garantiscano riservatezza e rapidità di risposta.
- Ambito Esterno: Collaborazione con il Responsabile Federale dell'ente di affiliazione per affrontare segnalazioni di abusi e discriminazioni, creando una rete di sostegno.
Questa collaborazione è finalizzata a prevenire e a gestire eventuali rischi derivanti dai comportamenti emanati all'art. 3 comma 6 delle Linee Guida del CONI di seguito fedelmente indicate:
per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
Gli abusi possono manifestarsi in qualsiasi forma e modalità ad esempio: di persona, sul web, attraverso messaggi e/o messaggi e-mail, mediante l'utilizzo di social network e altri tipi di mezzi informatici.
Pertanto, possedere una flessibilità nella nomina del Responsabile del safeguarding consente di portare nuove competenze e approcci, rafforzando ulteriormente la protezione dei minori e il benessere di tutti.
Se hai ulteriori domande o necessiti di assistenza specifica, non esitare a contattarci.