Decreto Legislativo
28 febbraio 2021, n. 36
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 e, in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977;
Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, e in particolare, gli articoli 4, 5, 7, 13, 18;
Vista la legge 14 giugno 1973, n. 366;
Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e, in particolare, l'articolo 6;
Vista la legge 11 maggio 1990, n. 108, e, in particolare, gli articoli 2, 4 e 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, e, in particolare, l'articolo 2, comma 26;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e, in particolare, l'articolo 5, commi 2, 3 e 4; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare l'articolo 1, comma 2;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e in particolare l'articolo 51;
Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86;
Visto il regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in particolare, l'articolo 130;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, e, in particolare, l'articolo 1;
Visto il regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e, in particolare, l'articolo 16, commi 5-quater e 5- quinquies;
Vista la legge 20 gennaio 2016, n. 12;
Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare, l'articolo 54-bis;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e, in particolare, l'articolo 3, comma 11; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in particolare l'articolo 1, comma 630;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, l'articolo 12-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132 e in particolare l'articolo 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316 e in particolare l'articolo 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;
Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione delle Commissioni V della Camera e 5a del Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia e per le pari opportunità e della famiglia;
Titolo I - DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI -
Art. 4 Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
Titolo II - ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E PROFESSIONISTICI -
Capo I - Associazioni e società sportive dilettantistiche -
Art. 7 Atto costitutivo e statuto
Art. 8 Assenza di fine di lucro
Art. 9 Attività secondarie e strumentali
Art. 10 Riconoscimento ai fini sportivi
Art. 12 Disposizioni tributarie
Capo II - Società sportive professionistiche -
Art. 13 Costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche
Art. 14 Deposito degli atti costitutivi
Titolo III - PERSONE FISICHE -
Capo I - Atleti -
Art. 16 Tesseramento degli atleti minorenni
Capo II - Tecnici, dirigenti, direttori di gara -
Art. 17 Tecnici e dirigenti sportivi
Titolo IV - DISCIPLINE SPORTIVE CHE PREVEDONO L'IMPIEGO DI ANIMALI -
Capo I - Disposizioni generali -
Art. 19 Benessere degli animali impiegati in attività sportive
Capo II - Sport equestri -
Art. 22 Definizione del «cavallo atleta»
Art. 23 Visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo
Art. 24 Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi
Titolo V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO -
Capo I - Lavoro sportivo -
Art. 26 Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo
Art. 27 Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici
Art. 29 Prestazioni sportive amatoriali
Art. 30 Formazione dei giovani atleti
Art. 31 Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica
Art. 32 Controlli sanitari dei lavoratori sportivi
Art. 33 Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori
Art. 34 Assicurazione contro gli infortuni
Art. 35 Trattamento pensionistico
Art. 36 Trattamento tributario
Art. 37 Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
Art. 38 Settori professionistici e dilettantistici
Capo II - Disposizioni a sostegno delle donne nello sport -
Art. 40 Promozione della parità di genere
Capo III - Ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie -
Art. 42 Assistenza nelle attività motorie e sportive
Titolo VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ NELL'ACCESSO AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI CIVILI DELLO STATO -
Capo I - Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato -
Art. 43 Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre
Art. 46 Spese di funzionamento
Capo II - Gruppi sportivi militari -
Art. 49 Spese di funzionamento
Capo III - Disposizioni in materia di assunzioni nella Pubblica Amministrazione -
Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI -