Giudice Sportivo Nazionale FITP – Atto riprodotto da Provvedimento Ufficiale - Provvedimento 1/2024
Il Giudice Sportivo Nazionale con il Provvedimento n. 1/2024, nell'ambito del Campionato Italiano Veterani, sanzionava, ai sensi degli artt. 2.3 del Regolamento Tecnico Sportivo e art. 1 del Regolamento di Giustizia, il tesserato che "non si presentava a disputare il proprio incontro senza fornire alcuna idonea giustificazione" con la sanzione pecuniaria di euro 250,00.
Nel dispositivo il Giudice Sportivo Nazionale disponeva la riduzione della sanzione del 50% se pagata prima dei 15 giorni e l'aumento se il pagamento veniva eseguito dopo la scadenza con un aumento dello 0,50 % per ogni mese di ritardo o frazione di mese e con la sospensione della validità della tessera federale, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento di giustizia, con conseguente impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione.
PROVVEDIMENTO N 1/2024
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Visto il rapporto del G.A. del 22 dicembre 2023, relativo alla competizione "Campionati Italiani Veterani", organizzata da "OMISSIS", prevista dal 14 al 17 dicembre 2023 a "OMISSIS";
Visto che con il citato rapporto si è comunicato che OMISSIS, tesserato per OMISSIS, tessera OMISSIS "non si presentava a disputare il proprio incontro senza fornire alcuna idonea giustificazione"
Rilevato che tale comportamento è riconducibile alla previsione di cui agli artt. 2.3 del Regolamento Tecnico Sportivo e art. 1 del Regolamento di Giustizia;
Vista la contestazione operata con comunicazione dell'11 gennaio 2024, con la quale si fissava il giorno 19 gennaio 2024 alle ore 10,00 in Roma, presso la sede della FITP, Stadio Olimpico Curva Nord Ingresso 44 Scala G, per la valutazione nel merito del relativo procedimento a suo carico.
Considerato che le dichiarazioni rese da un Ufficiale di Gara, nell'ambito di una manifestazione sportiva dove ha responsabilità di direzione, hanno presunzione di attendibilità̀ e credibilità̀ in quanto rese da soggetto terzo rispetto alle parti in causa;
Preso atto che il predetto non ha fornito alcuna idonea giustificazione per la propria condotta;
Rilevato che il comportamento posto in essere si pone in contrasto con il disposto di cui ai citati articoli del Regolamento Tecnico Sportivo;
Considerati tutti i criteri di determinazione delle sanzioni previsti dal vigente Regolamento di Giustizia;
INFLIGGE A
OMISSIS, tesserato per OMISSIS, tessera OMISSIS
la sanzione pecuniaria di € 250,00 (duecentocinquanta);
Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo le modalità indicate agli artt. 22, comma 6, 75, 106 e 108 del vigente regolamento di giustizia. L'affiliato di appartenenza ne curerà, comunque, l'immediata consegna e lo affiggerà nel proprio Albo sociale.
Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato a mezzo vaglia postale, intestato alla FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL – Stadio Olimpico Curva Nord – ingresso 44 – scala G – 00194 ROMA, o bonifico bancario (coordinate: Banca Nazionale del Lavoro ---Agenzia CONI 6309 – IBAN IT31Y0100503309000000000008) entro 30 giorni dalla data di comunicazione specificando nella causale il n. del provvedimento.
Nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro 15 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento, la sanzione è ridotta al 50% dell'importo sanzionato.
Nel caso in cui il pagamento venga effettuato dopo il termine di scadenza sopra indicato, la sanzione pecuniaria è aumentata del 0,50% per ogni mese di ritardo o frazione di mese, e sino al momento del pagamento, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento di giustizia, è sospesa la validità̀ della tessera federale, con conseguente impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione. Avverso tale provvedimento può essere proposto appello alla Corte d'appello federale in funzione di Corte Sportiva D'Appello nel termine e secondo le modalità previste dal vigente regolamento di giustizia, in particolare dagli artt. 57 e 73.
Roma, 19 gennaio 2024
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Dott. Alfredo Montagna