Gli organi di Giustizia della Federazione Italiana Tennis e Padel

03.02.2024

I procedimenti sportivi che si formano hanno lo scopo di assicurare l'osservanza delle norme dell'ordinamento e tutelare i diritti dei tesserati e degli affiliati. Il successivo processo che si viene a formare viene svolto con il principio della parità delle parti coinvolte, del contraddittorio e del giusto processo. Durante tale fase, i Giudici e le parti, nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive ed in quello dell'attività federale, collaborano affinché vi sia una ragionevole durata del processo.

Il fine dei procedimenti è quello di far rispettare le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali e quello di far rispettare i principi che ne derivano dall'ordinamento sportivo, ponendo attenzione al concetto di lealtà, intesa come fair play, contrastando qualsiasi forma di illecito sportivo, uso di sostanze e metodi vietati, violenza fisica e verbale, commercializzazione e corruzione.

Infatti, sono stati istituiti organi, il cui funzionamento viene demandato al Regolamento di giustizia, come il Giudice Sportivo Nazionale, Giudice Sportivo Territoriale, dal Tribunale Federale e della Corte federale di Appello. La Corte federale di Appello svolge infatti sia una propria funzione sia la funzione di Corte Sportiva di Appello.

Da tenere presente che le decisioni dei Giudici sono pubbliche.

Il Giudice Sportivo Nazionale

Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la federazione, dura in carica quattro anni ed il suo mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Viene nominato tra i soggetti che vengono dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Sono considerati idonei coloro che abbiano competenze nell'ambito dell'ordinamento sportivo e che facciano parte di una delle seguenti categorie di professionisti:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;

- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;

- avvocati dello Stato, anche a riposo;

- notai;

- avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;

- iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

- ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

Il Giudice Sportivo Nazionale ha competenze in merito alle fasi nazionali dei Campionati sia individuali che a squadre, nonché a quelli organizzati e che abbiano approvazione da parte della federazione. Ha inoltre competenza relativamente ai tornei internazionali, sia individuali che a squadre, che vengono svolti in Italia e relativamente ai tornei a cui partecipano le rappresentative nazionali sia in Italia sia all'esterno.

Sulle decisioni del Giudice Sportivo Nazionale è ammesso il reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro il termine di tre giorni (tale termine decorre dalla pubblicazione).

I Giudici sportivi territoriali

Presso la Federazione sono istituiti i Giudici Sportivi Territoriali, i quali hanno competenza per i fatti che si verificano nella propria regione. Vengono nominati dal Consiglio federale tra i soggetti che hanno i requisiti per la nomina dei Giudici Nazionali; il loro mandato dura quattro anni e non può essere rinnovato per più di due volte.

La sede dei Giudici territoriali si trova presso il Comitato regionale. Essi sono competenti per i campionati e le competizioni in ambito territoriale. In merito alle decisioni del Giudice sportivo Territoriale è ammesso il reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro il termine di tre giorni, che decorre dalla pubblicazione. 

La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello viene istituita presso la Federazione ed è formata da otto componenti di cui uno svolge la funzione di presidente.

La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Non può far parte del collegio il componente che abbia l'obbligo di astenersi perché che si trovi in una situazione di incompatibilità.  

I Giudici federali

I giudici federali sono istituiti presso la federazione, dove hanno anche la loro sede. I I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello, durano in carica quattro anni ed il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Vengono nominati dal Consiglio federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia tra coloro che hanno competenze specifiche nell'ambito dell'ordinamento sportivo ovvero tra i seguenti professionisti:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;

- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;

- avvocati dello Stato, anche a riposo;

- notai;

- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

Il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono rispettivamente di quindici e otto componenti e per ognuno dei due organi. Giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Il Consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.

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